Lo statuto
“VIVIDANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
STATUTO
“VIVIDANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 – Denominazione e sede
- È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I cod. civ., artt. 36 e ss. e nel D.Lgs. n. 36/2021, un’associazione non riconosciuta denominata “VIVIDANZA Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “VIVIDANZA ASD” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica, con facoltà di chiederla con delibera di assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 39/2021;
- L’associazione ha sede legale in CARPI (MO), via FRIULI, al civico n. 7.
- La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’assemblea degli associati, in seduta ordinaria, senza che la deliberazione costituisca modifica del presente Statuto.
- Su decisione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero.
- Negli atti, nella corrispondenza e in generale nei rapporti con i terzi, l’associazione farà obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
- L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo e secondo le indicazioni fornite dall’ente affiliante, la dichiarazione richiesta dall’articolo 6.3 del D.Lgs. n. 39/2021, riguardante l’aggiornamento dei dati di cui all’articolo 6.2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Articolo 2 – Oggetto
- L’Associazione:
- è apolitica e non ha scopo di lucro.
- è caratterizzata da un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
- riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
- ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport, definito all’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2021, come qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole, che ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica dell’individuo, nonché lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- intende, nello specifico, promuovere, organizzare e gestire le attività sportive dilettantistiche connesse allo sport DANZA SPORTIVA e GINNASTICA, in tutte le sue discipline sportive e/o declinazioni e specificità, e più in generale, le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e/o dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.lgs. n. 39/2021, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei praticanti, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette attività sportive.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere le proprie attività sportive, prevalentemente in favore dei propri associati e/o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, mediante l’acquisizione, conduzione e/o gestione di impianti sportivi, aree, strutture e/o attrezzature sportive.
- Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla rispettiva normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché a carattere secondario e strumentale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- attività ricreative in favore degli associati e/o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- attività culturali e, in generale, qualunque altra attività non qualificata come sportiva dall’ordinamento, rivolte prevalentemente agli associati e/o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento;
- la vendita di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi;
- partecipare a manifestazioni fieristiche, svolgere azioni pubblicitarie, studi e ricerche di mercato, predisporre cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- Se affiliata a FSN o DSA, l’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
- L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e/o EPS cui intenderà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e degli enti affilianti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero adottare in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell’Associazione.
- L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e degli enti affilianti e di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2021.
Articolo 3 – Durata
- L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Titolo II
Della vita associativa
Articolo 4 – Costituzione del rapporto associativo
- Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, senza limitazioni con riferimento alle proprie condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- Sono espressamente esclusi la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso dell’associato.
- Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo, o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio. La domanda, presentata su apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo, dovrà riportare, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, se posseduto e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione con l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
- La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione ed è ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, con annotazione nel libro degli associati. Nel caso di mancata ratifica, avverso tale decisione, l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale degli associati entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione.
- La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, né rivalutabili, né restituibili agli associati.
- In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il richiedente accetta che i propri dati personali siano trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 5 — Diritti e doveri dell’associato
- Tutti gli associati sono effettivi, hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, senza discriminazione alcuna e partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto.
- In particolare, gli associati hanno:
- il diritto a partecipare alle attività sociali e a frequentare le sedi di attività dell’associazione;
- il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione (cd. elettorato attivo);
- il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale e dell’eventuale bilancio preventivo;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali (cd. elettorato passivo);
- il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso il suo concreto esercizio;
- il diritto di denunciare fatti che ritengono censurabili.
- Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
- Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea generale degli associati utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo ed eventualmente dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo
- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
- L’associato decade automaticamente dalla propria qualifica qualora non provveda al versamento delle quote associative annuali, entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
- Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro venti giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
- Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione, in contraddittorio con l’interessato.
- La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’associazione e nemmeno sul patrimonio della stessa.
Titolo III
Degli organi associativi
Articolo 7 – Organi associativi
- L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- Sono organi dell’associazione:
- a) l’assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) l’organo di controllo.
Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale degli associati
- L’assemblea generale degli associati è l’organo deliberativo sovrano dell’Associazione.
- L’assemblea è composta da tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative alla data di celebrazione dell’assemblea.
- L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo quando lo ritenga necessario ed è convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, sia in sede ordinaria, sia straordinaria.
- La convocazione dell’assemblea potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
- L’assemblea deve essere celebrata, di norma, presso la sede dell’Associazione o, in qualunque altro luogo, deliberato dal consiglio direttivo, comunque idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Sono ammesse le audio/video assemblee a distanza, ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.
- L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito internet istituzionale dell’Associazione, se posseduto, o sulla pagina/profilo social della stessa, o con affissione all’albo sociale presso le sedi di svolgimento delle attività sociali e contestuale spedizione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ciascun associato, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della sua celebrazione.
- L’avviso di convocazione contiene ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, in prima convocazione, nonché luogo, data e ora della riunione in seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
- L’assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona designata dall’assemblea stessa.
- Il presidente assembleare dirige l’assemblea, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario che deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con pubblicazione per i trenta giorni successivi in albo sociale, o sul sito istituzionale dell’associazione o invio a mezzo posta elettronica a tutti gli associati.
- L’associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- Laddove l’assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va trasmessa anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
- L’assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano proporre in discussione all’assemblea devono essere presentate in forma scritta al Presidente dell’associazione e sottoscritte da non meno del 10% degli associati aventi diritto di voto, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
- Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea.
Articolo 9 – Partecipazione all’assemblea
- Possono prendere parte all’assemblea dell’Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data di celebrazione dell’assemblea e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- Ogni associato ha diritto a un solo voto e viene esclusa la possibilità di delega.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
- L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’esame dell’eventuale bilancio preventivo, se predisposto dal consiglio direttivo.
- In presenza di bilancio preventivo, fino al momento dell’approvazione dello stesso, il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
- In particolare, l’assemblea ordinaria:
- elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo, previa definizione del loro numero;
- elegge e revoca, qualora istituito, i componenti dell’organo di controllo;
- approva il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso e l’eventuale bilancio preventivo dell’esercizio in corso;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione dell’associato o sulle deliberazioni di esclusione adottate dal consiglio direttivo e impugnate dall’interessato;
- delibera in merito all’approvazione dei regolamenti sociali;
- delibera su ogni altra materia a essa riservata dalla legge.
Articolo 11 – Assemblea straordinaria
- L’assemblea straordinaria delibera:
- sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- delibera su ogni altra materia a essa riservata dalla legge.
Articolo 12 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
- L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, sia l’assemblea ordinaria, sia quella straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti; l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare su materie di competenza dell’assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in assemblea.
Articolo 13 – Audio/video assemblee a distanza
- Le assemblee, di norma, si svolgono in presenza.
- È facoltà del consiglio direttivo prevedere la celebrazione di assemblee a distanza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- È in ogni caso necessario che:
- siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione, salva diversa disposizione di legge;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicate nell’avviso di convocazione le specifiche modalità per la connessione telematica.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario dell’Associazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale assembleare.
Articolo 14 – Il consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall’assemblea degli associati e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
- Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall’assemblea degli associati.
- Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima organizzazione nazionale (FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP).
- Il mandato del consiglio direttivo è legato al quadriennio olimpico: dura in carica quattro anni o per il minor periodo intercorrente tra la data di elezione e il termine del quadriennio olimpico; i suoi componenti sono rieleggibili. Nell’anno di celebrazione delle olimpiadi estive (termine del quadriennio olimpico), entro il mese di dicembre, l’assemblea degli associati dovrà essere convocata per l’elezione dei componenti il consiglio direttivo per il quadriennio olimpico successivo.
- Il consiglio direttivo potrà essere svolto in audio/video conferenza a distanza, nel rispetto dell’articolo 13 dello Statuto
- Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente, senza formalità di convocazione, almeno due volte l’anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2021.
- Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni, in libera consultazione di tutti gli associati che ne facciano richiesta di consultazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2.
Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
- Il consiglio direttivo decade:
- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea.
- In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla decadenza del consiglio direttivo alla convocazione dell’assemblea generale degli associati curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
- Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di
- Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il mandato venissero a mancare contestualmente consiglieri in misura non superiore alla metà del consiglio direttivo, si procede alla mera integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nell’ultima elezione svolta o con la celebrazione di nuove elezioni, limitatamente ai nuovi componenti necessari, nella prima assemblea ordinaria utile.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione; a esso competono in particolare:
- redigere e presentare all’assemblea degli associati il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed eventualmente, su decisione del consiglio stesso o per volontà espressa dall’assemblea degli associati dell’anno precedente, il bilancio preventivo dell’anno in corso;
- indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinarie nel rispetto del presente Statuto;
- determinare l’importo delle quote associative e dei contributi specifici richiesti agli associati e/o ai tesserati delle organizzazioni nazionali di appartenenza;
- assumere le decisioni inerenti alle spese ordinarie di esercizio e quelle in conto investimenti, per la gestione dell’Associazione;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- elaborare proposte di modifica dello Statuto;
- istituire commissioni e/o sezioni, nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- nominare soggetti delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea generale degli associati;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali esclusioni;
- deliberare su qualsiasi altra materia che non sia espressamente attribuita ad altri organi sociali dalla Legge.
Articolo 17 – Il presidente e il vicepresidente
- Il presidente:
- è eletto dal consiglio direttivo, nel proprio ambito e a maggioranza di voti dei presenti;
- presiede le assemblee generali degli associati e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
- Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro sessanta giorni dalla decisione.
- Il vicepresidente viene eletto, nel proprio ambito, dal consiglio direttivo a maggioranza di voti dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 18 – Il segretario e il tesoriere
- Il segretario e il tesoriere vengono eletti, nel proprio ambito, dal consiglio direttivo a maggioranza di voti dei presenti. Le cariche e funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- Qualora le cariche siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
- Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
- Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo e attende alla corrispondenza.
- Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
- Il tesoriere presiede alla gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, di concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo dell’esercizio.
- Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 19 – Organo di revisione
- Laddove ne ricorra l’obbligo per legge l’organo di revisione viene eletto dall’assemblea generale degli associati.
- E’ organo monocratico e resta in carica per il quadriennio olimpico, o per il minor periodo intercorrente tra la data di elezione e il termine del quadriennio olimpico.
- L’organo di revisione controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili.
- Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali degli associati, senza diritto di voto.
- Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..
Titolo IV
Patrimonio e scritture contabili
Articolo 20 – Il rendiconto economico
- La redazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario annuale è obbligatoria.
- Il consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare con cadenza annuale.
- Il rendiconto consuntivo:
- deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
- deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.
- Il consiglio direttivo, se tenuto per legge, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 in un’annotazione in calce al rendiconto consuntivo;
- Il consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’assemblea.
Articolo 21 – Esercizio finanziario e stagione sportiva
- L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può prevedere una stagione sportiva con diversa allocazione temporale nell’anno solare, in relazione ai calendari delle attività, manifestazioni ed iniziative sportive degli enti cui l’associazione è affiliata, ovvero per una diversa programmazione temporale delle attività sportive proprie.
Articolo 22 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili
- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dai beni materiali mobili/immobili ed immateriali di proprietà dell’Associazione, acquisiti a qualunque titolo, anche mediante lasciti o donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti terzi, sia pubblici sia privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze/avanzi di bilancio.
- I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dai contributi specifici deliberati dal consiglio direttivo, a carico degli associati e/o tesserati delle organizzazioni sportive di riferimento, per la partecipazione ad attività organizzate dall’associazione o da altri enti affiliati alle organizzazioni sportive di riferimento, dai proventi da attività commerciali.
- L’associazione destina eventuali utili/avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In materia si applica l’articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2021.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 23 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale degli associati, in seduta straordinaria, che decide anche in ordine alla nomina di uno o più liquidatori per il compimento di tutti gli atti utili per la liquidazione e per la devoluzione del patrimonio residuo dell’associazione.
- L’assemblea straordinaria è deliberata dal consiglio direttivo, su propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto ed è convocata dal Presidente.
- Il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2021.
Articolo 24 – Norma di rinvio
- Per le controversie in materia sportiva troveranno applicazione le norme definite dai regolamenti delle FSN, DSA o EPS cui l’associazione è affiliata, ivi compresi l’eventuale clausola compromissoria e l’intervento del collegio arbitrale se previsti.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.